Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata elaborata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).
      I divieti recentemente disposti in materia di acquisto, possesso, coltivazione, uso, trasferimento e trasporto di cannabis valgono per tutti i cittadini, inclusi coloro che sono gravemente malati e che spesso soffrono in maniera insopportabile. Eppure sono numerosissimi gli studi e le sperimentazioni cliniche che dimostrano alcune importanti proprietà terapeutiche della cannabis.
      Fra queste vi è l'efficace azione terapeutica nei confronti del dolore - in particolar modo di quello neuropatico -, della nausea, del glaucoma e dei disordini neuromotori. Inoltre la cannabis stimola l'appetito, specialmente nei pazienti affetti da HIV, AIDS e demenza. Secondo studi recenti, la cannabis ha, inoltre, proprietà inibitorie per alcuni tipi di tumori.
      Sono moltissime le organizzazioni internazionali della salute che hanno espresso parere favorevole alla legalizzazione della cannabis per uso medico, sotto controllo del medico curante, e per la ricerca e la sperimentazione clinica della cannabis. Secondo una indagine della Harvard University del 1991, il 44 per cento dei medici oncologi americani ha consigliato almeno una volta ai propri pazienti l'uso della cannabis per alleviare il dolore ed i sintomi derivanti da terapie antitumorali quali la chemioterapia.

 

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      Sono moltissime anche le commissioni governative, istituite al fine di indagare le proprietà terapeutiche della cannabis e di formulare raccomandazioni in merito, che hanno espresso parere favorevole all'uso medico della cannabis. Tra queste, l'Istituto di medicina degli Stati Uniti, la Task Force nazionale australiana sulla cannabis, l'Istituto nazionale della salute degli Stati Uniti, la Commissione della scienza e della tecnologia della Camera dei Lord del Regno Unito, l'Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti.
      La lista è lunga, e cresce ogni giorno, come è possibile verificare con una semplice ricerca negli archivi telematici della Biblioteca nazionale di medicina degli Stati Uniti (PubMed).
      Per questo è necessario introdurre tra i farmaci provvisti di autorizzazione al commercio anche i derivati sintetici della cannabis, oggi disponibili nella gran parte dei Paesi europei. Ma questo non è sufficiente. Secondo molte sperimentazioni cliniche e le testimonianze di moltissimi pazienti, uno dei problemi dei derivati sintetici della cannabis riguarda il metodo di somministrazione, che non è in grado di dare all'organismo la quantità sufficiente di cannabinoidi per alleviare efficacemente il dolore. Contrariamente al consumo di cannabis in forma naturale, ad esempio, la cannabis in pillole (Marinol) impiega da 1 a 4 ore per fare effetto. Inoltre, contrariamente alla cannabis utilizzabile in forma naturale, la forma sintetica è costosissima per l'utente e per il sistema sanitario e comporta un esclusivo beneficio per le case farmaceutiche che la producono.
      La presente proposta di legge prevede, pertanto, la possibilità per persone affette da alcune gravi patologie di accedere sia alla cannabis in forma naturale, sia ai farmaci derivati da estratti di cannabis, sempre e comunque sotto controllo medico e previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale competente.
      Questa, onorevoli colleghi, non è una iniziativa legislativa che mira a legalizzare la cannabis; si vuole semplicemente dare corpo alla libertà di ricerca medica, alla libertà terapeutica e all'esercizio pieno della libera professione medica. Chi violerà la legge o approfitterà delle disposizioni in essa contenute per fini diversi da quelli medici e di ricerca sarà sempre e comunque soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      L'articolo 1 reca una serie di definizioni, specificando le condizioni cliniche per le quali il paziente può ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o all'acquisto di cannabis. Si specifica altresì la quantità massima di cannabis che il paziente autorizzato può detenere. Si introduce la figura del «coltivatore autorizzato», il quale può coltivare e fornire cannabis utilizzabile solo ed esclusivamente su autorizzazione dell'azienda sanitaria locale. Sia il paziente sia il coltivatore autorizzato devono coltivare e conservare la cannabis in luoghi sicuri, ovvero in luoghi dove l'accesso è impedito a chiunque non sia autorizzato. È stato necessario, infine, introdurre anche la figura dell'«intermediario autorizzato», ovvero colui a cui il paziente incapace di muoversi delega l'acquisto di cannabis. Sia l'intermediario sia il coltivatore non devono mai essere stati condannati per reati legati al traffico di droga.
      All'articolo 2 si stabiliscono le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'uso medico di cannabis per il paziente con condizione clinica debilitante.
      All'articolo 3 si stabiliscono le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per l'intermediario.
      All'articolo 4 si stabiliscono le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per il coltivatore che, oltre a coltivare e a conservare la cannabis in un luogo chiuso o sicuro, deve tenere un dettagliato registro delle piante di cannabis e della cannabis utilizzabile in suo possesso.
      All'articolo 5 si prevedono le sanzioni per la violazione delle norme della legge e si prevedono cause di non punibilità per la
 

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violazione di altre specifiche norme in vigore. Nei commi da 1 a 3, si esplicita la non punibilità o sanzionabilità per i pazienti, i coltivatori e gli intermediari autorizzati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Al comma 5 si stabilisce che qualora il coltivatore violi le norme sull'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 4, comma 4, è irrogata una sanzione pecuniaria. Se tale violazione è ripetuta tre volte nell'arco di cinque anni, l'autorizzazione alla coltivazione viene definitivamente revocata. Se invece il coltivatore commette la violazione al fine di cedere o di vendere cannabis a persone non autorizzate, si applicano le pene previste dal citato testo unico.
      L'articolo 6 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute adotti, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.
 

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